(TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 91/2020)
Il g.a. ritorna sugli obblighi di dichiarazione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, riconoscendo un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione circa la valutazione di situazioni ulteriori, rispetto a quelle indicate in via soltanto esemplificativa. Pertanto, sussiste un onere dichiarativo riguardante qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato alla stazione appaltante.
“il concorrente non può operare alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali, valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (in termini, Consiglio di Stato Sez. III 05.09.2017, n. 4192)”

TAR Reggio Calabria n. 91.2020

A cura di Avv. Giulia Mattioli

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