(Tar Lombardia, Milano, sent. n. 240/2020)
La decisione, oltre a ricostruire il potere di impugnativa di ANAC ai sensi dell’art. 211, co. 1bis d.lgs. n. 50/2016, merita rilievo in quanto propone un’analitica disamina della nozione di organismo di diritto pubblico, figura soggettiva di matrice europea, frutto dell’approccio sostanzialista del diritto UE basato sul principio dell’effetto utile.
Oltre a descrivere i requisiti caratterizzanti l’organismo di diritto pubblico, si specifica che l’invocazione della figura serve ad imputare allo specifico soggetto così qualificato il complesso delle regole pubblicistiche per l’attività propria che lo stesso svolge ma non anche ad edificare in capo allo stesso poteri amministrativi da esercitare per conto di altri soggetti pubblici (in difetto, come nel caso di specie, degli altri strumenti di conferimento di simili poteri).

La figura dell’organismo di diritto pubblico e, in generale, l’approccio funzionalistico e teleologico del diritto dell’Unione mira ad evitare di sottrarre spazi di applicazione alla normativa che potrebbero comportare la sostanziale vanificazione degli obiettivi di non discriminazione e tutela della concorrenza su cui si basa il sistema delle procedure ad evidenza pubblica, e non mira, invece, ad effettuare il mero conferimento di funzioni e prerogative tipiche della pubblica amministrazione. In altri termini, l’invocazione della figura serve ad imputare allo specifico soggetto così qualificato il complesso delle regole pubblicistiche per l’attività propria che lo stesso svolge ma non anche ad edificare in capo allo stesso poteri amministrativi da esercitare per conto di altri soggetti pubblici (in difetto, come nel caso di specie, degli altri strumenti di conferimento di simili poteri)”.

TAR Milano n. 240.2020

A cura di Avv. Giulia Mattioli

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