Tar Abruzzo – L’Aquila, sez. I – sentenza 7 marzo 2020 n. 100
L’operatore economico che non ha rispettato il termine (anche fissato con soccorso istruttorio) per la trasmissione della ricevuta di pagamento del contributo ANAC non può essere escluso.
“la previsione del citato art. 1, comma 67, l. n. 266 del 2005, secondo cui il versamento del contributo all’Autorità di settore costituisce «condizione di ammissibilità dell’offerta», contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, consente un «interpretazione, eurounitariamente orientata» in base alla quale tale adempimento «possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale», sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio previsto dalla citata disposizione di legge nazionale (Tar Lazio, sez. III, sentenza 11031/2017)”.
A cura di Avv. Giulia Mattioli